TACHIGRAFO DIGITALE

( Trasporti e circolazione )

TACHIGRAFO DIGITALE

Entrata in vigore del nuovo regolamento.

A partire dal 2 marzo 2016 sono efficaci tutte le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sul tachigrafo digitale (Regolamento (UE) n. 165/2014), del 4 febbraio 2014 (GUUE n. L60 del 28 febbraio 2014) formalmente entrato in vigore il 1° marzo 2014.

Alcune disposizioni del regolamento – in particolare, l’art. 24 (Autorizzazioni di installatori, officine e costruttori del veicolo), l’art. 34 (Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione) e l’art. 45 (Modifica del regolamento (CE) n. 561/2006) – sono divenute efficaci già a partire dal 2 marzo 2015.

Tra le novità di maggior rilievo del nuovo Regolamento vi sono le seguenti:

–    sarà introdotta una nuova generazione di tachigrafi intelligenti, collegati ad un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare, caratterizzati da sistemi che ne garantiranno l’inviolabilità. Tali dispositivi saranno montati sui veicoli immatricolati per la prima volta 36 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme di dettaglio approvate dalla Commissione UE. I nuovi tachigrafi consentiranno alle autorità preposte di selezionare i controlli su strada concentrandoli su veicoli che presentano determinate anomalie.

–    L’art. 33 del nuovo Regolamento impone alle imprese di garantire ai propri conducenti “formazione e istruzioni adeguate” sul buon funzionamento dei tachigrafi, di effettuare controlli periodici per assicurare un utilizzo corretto del dispositivo e di non fornire agli autisti incentivi che possano incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi.Il paragrafo 3 della disposizione, dopo aver previsto la responsabilità dell’impresa per le infrazioni del regolamento commesse dai conducenti, dispone che gli Stati membri possano esonerare le imprese da tale responsabilità laddove abbiano correttamente adempiuto agli obblighi formativi ed informativi in materia di tempi di guida e di riposo e di tachigrafo.

Si tratta di disposizioni che si pongono in continuità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 561/2006, il quale già prevede che le imprese debbano fornire ai propri conducenti le opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari per garantire il rispetto delle norme in materia di tachigrafo e di tempi di guida e di riposo, e che gli Stati membri possano subordinare la responsabilità delle imprese per le violazioni commesse dai conducenti all’infrazione degli obblighi previsti dall’art. 10 di tale ultimo Regolamento, disposizione finora mai attuata e che occorrerà ora attuare.

–    Le forze di polizia potranno verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo esaminando i fogli di registrazione, i dati visualizzati, stampati o anche scaricati che sono stati registrati dal tachigrafo o tramite la carta del conducente.

–    L’art. 26 del Regolamento introduce la possibilità per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.

–    L’art. 3, comma 4, del Regolamento prescrive che dopo 15 anni dal momento in cui i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere dotati del tachigrafo digitale di nuova generazione, i veicoli operanti in uno Stato membro diverso dal relativo Stato membro di immatricolazione dovranno esserne muniti.

TC 12 – 3/2016

Rif.
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