UNOAERRE COMPIE 100 ANNI
L’azienda aretina è guidata da Maria Cristina Squarcialupi, Presidente di Federorafi e Vice Presidente di Confindustria Toscana Sud
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Riceviamo e pubblichiamo l’offerta della nostra associata Seeley International
Nuove tariffe per l’utilizzo dei Trafori del Monte Bianco e del Frejus dal 1° gennaio 2026
Domande dalle ore 10,00 del 16 febbraio 2026 fino ad esaurimento risorse.
L’intervista del Direttore di Arezzo24 TV Guido Albucci alla Presidente di Confindustria Toscana Sud Giordana Giordini
Entro il 31 gennaio p.v. occorre comunicare alle Organizzazioni Sindacali il ricorso al lavoro somministrato avvenuto nel 2025
L’istanza all’Inps deve essere presentata entro il 30 aprile 2026
I Permessi pari a dieci ore annue a decorrere dal 1° gennaio 2026 potranno essere fruiti unicamente ad ore intere e non a frazione di ora
La Legge 18 luglio 2025 n° 106 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, a decorrere dal 1°gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire; in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro; di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Ai lavoratori compete un’indennità economica determinata “nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”. Nel settore privato detta indennità di è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale.
L’Inps con Circolare n° 152 del 19 dicembre 2025 ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova disposizione normativa.
Nello specifico a decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine l’Istituto precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore dl lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e presentare poi la documentazione che attesti che il figlio ha usufruito delle prestazioni sanitarie prescritte.
Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.
Per quanto riguarda l’indennità economica riconosciuta al lavoratore l’Inps precisa che il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, l’indennità deve essere determinata, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita il datore di lavoro deve:
L’Inps infine fornice le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens e la gestione delle operazioni di conguaglio.