Ambiente

Le ultime notizie

Traduciamo per te le norme in materia ambientale, aiutandoti a gestire i vari adempimenti richiesti alle aziende. Ti assistiamo in caso di controlli e denunce degli enti preposti e degli organi di controllo.

 


 

RENTRI – PROMEMORIA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE

Entro il 30 aprile 2026 i soggetti iscritti al RENTRI dal 2025 devono versare il contributo annuale

Come ricordato con apposito promemoria per pec dal RENTRI stesso, tutti i soggetti iscritti al RENTRI sono tenuti al rinnovo annuale versando il rispettivo contributo entro il 30 aprile 2026.

Il contributo di rinnovo è pari a:

 60 € per ogni unità locale:

  • Per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti;
  • Trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • Soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • Intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti;
  • Per i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (delegati).

30 € per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;

10 € per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il sistema stesso, a parità di condizioni, propone l’importo del contributo. È importante quindi verificare se il numero di dipendenti al 31/12/2025 sia variato al punto da aver modificato lo scaglione precedente.

Procedura di rinnovo iscrizione RENTRI:

  • Accedere all’area riservata RENTRI;
  • Cliccare su “Pratiche”;
  • Cliccare su “Contributo annuale”;
  • Selezionare l’anno 2026 e le unità locali oggetto di rinnovo;
  • Cliccare su “Crea pratica”;
  • Possibilità di modificare il numero di dipendenti al 31/12/2025;
  • Procedere al pagamento selezionando o la modalità PagoPA o tramite avviso;
  • Scaricare la ricevuta per opportuna archiviazione.

Rif.

Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Tel. +39 0564 468802 – Cell. 333 5983645


RENTRI – RIPRISTINATI I SERVIZI PER IL FIR DIGITALE

Terminate le procedura di emergenza: ecco cosa cambia

A seguito della risoluzione dei disservizi tecnici iniziati lo scorso febbraio, il portale RENTRI ha ufficializzato il ripristino della piena operatività. Con la chiusura dello stato di indisponibilità, cessano le modalità operative di sicurezza e si torna alla gestione ordinaria dei flussi.

In particolare:

  • Il 13/02/2026 è iniziato il disservizio e l’attivazione delle procedure di emergenza;
  • Il 16/02/2026 il disservizio è stato chiuso parzialmente, permanendo invece per il FIR digitale;
  • Il 31/03/2026 è stato chiuso complessivamente il disservizio;
  • Dal 14 aprile decorre quindi il ripristino totale.

Pertanto, dal 14 aprile 2026 è stata ripristinata la regolare modalità operativa anche dei servizi per la gestione del FIR in formato digitale e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dai Decreti Direttoriali nr. 319/2025 e 25/2026.

Secondo quanto stabilito dalla Legge nr. 26/2026, fino al 15 settembre 2026, il produttore o detentore del rifiuto può scegliere tra due modalità:

  • Digitale: il FIR nasce e rimane digitale fino all’accettazione da parte del destinatario; tutti gli attori quindi devono gestirlo digitalmente; la stampa non sostituisce il FIR digitale ma è solo di supporto; è obbligatoria la trasmissione dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi;
  • Cartaceo: il FIR viene gestito interamente su supporto cartaceo da tutti i soggetti coinvolti nella filiera.

La scelta del formato spetta al produttore/detentore e tutta la filiera deve usare la stessa modalità.

Per facilitare la gestione operativa, si condivide un riepilogo delle fasi:

  • Fino al 13 aprile 2026 – I produttori iscritti al RENTRI potevano emettere il FIR in digitale; il FIR digitale poteva essere convertito nelle fasi successive in formato cartaceo;
  • Dal 14 aprile 2026 al 15 settembre 2026 – I produttori iscritti al RENTRI possono emettere il FIR cartaceo o digitale; se il FIR è emesso in digitale, rimane digitale fino all’accettazione da parte del destinatario;
  • Dal 16 settembre 2026 – I produttori iscritti al RENTRI devono emettere il FIR digitale; il FIR emesso in digitale, rimane digitale fino all’accettazione da parte del destinatario.

Per concludere, per i soggetti iscritti al RENTRI:

  • Fino al 15 settembre 2026 usare il FIR digitale è facoltativo;
  • Dal 16 settembre 2026 usare il FIR digitale è obbligatorio.

Al seguente link è possibile scaricare il file allegato alla news.

 

Rif.

Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Tel. +39 0564 468802 – Cell. 333 5983645


REGOLAMENTO IMBALLAGGI – NUOVO DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO E FAQ

Pubblicati il documento di orientamento e le FAQ

Il regolamento (UE) 40/2025 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR “Packaging and Packaging Waste Regulation”), entrato in vigore l’11/02/2025 è stato redatto allo scopo di armonizzare le normative tra gli Stati membri e spingere il mercato verso soluzioni di imballaggio sempre più sostenibili.

Sebbene le nuove disposizioni su riciclabilità, etichettatura e riuso entreranno in vigore gradualmente a partire dal 12 agosto 2026, la Commissione Europea ha già pubblicato un documento di orientamento (link) per supportare le aziende in questa transizione.

Il documento fornisce chiarimenti essenziali ma non ha valore giuridicamente vincolante; l’interpretazione definitiva resta prerogativa della Corte di Giustizia dell’UE. Sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE prima di essere adottato formalmente.

I punti chiave del documento di orientamento

La Commissione ha affrontato i nodi più critici sollevati dalle aziende durante la fase di consultazione:

  • Definizione di imballaggio – La qualificazione di un prodotto come imballaggio deve essere effettuata caso per caso, sulla base della funzione (contenere, proteggere, trasportare, presentare) e dell’uso concreto. L’elenco dell’allegato è solo indicativo. Alcuni prodotti possono essere imballaggi solo in specifiche condizioni (es. bicchieri riempiti al punto vendita), mentre altri sono esclusi perché parte integrante del prodotto (es. dispositivi medici come siringhe e sacche per infusioni);
  • Distinzione tra “manufacturer” (soggetto che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa) e “producer” (soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore);
  • Importatore e status delle filiali – Una filiale (branch) non è considerata un’entità giuridica autonoma. Per importare imballaggi nell’UE è necessario un soggetto giuridico stabilito nel territorio o un rappresentante autorizzato;
  • PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti – I limiti si applicano dal 12 agosto 2026 e non è previsto alcun periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Il cronoprogramma del PPWR impone sfide tecniche di alto livello:

  • Riciclabilità degli imballaggi – L’obbligo generale si applica dal 2026, ma i criteri tecnici completi saranno definiti successivamente: il design for recyclingdal 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati) e il requisito di riciclo su larga scala dal 2035. Fino ad allora, si applicheranno standard esistenti, con un periodo transitorio caratterizzato da minore certezza;
  • Contenuto riciclato ed esenzioni – Da dimostrare con documentazione tecnica dettagliata;
  • Compostabilità – È limitata a specifiche applicazioni e viene chiarito che il compostaggio domestico non è equivalente a quello industriale e può essere applicato solo in contesti controllati;
  • Minimizzazione degli imballaggi – Dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Il marketing e l’accettazione del consumatore non sono più considerati criteri validi per giustificare un eccesso di imballaggio. Sono previsti standard tecnici per supportare la verifica;
  • Etichettatura – È prevista una piena armonizzazione a livello UE. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali paralleli e l’etichettatura dovrà seguire specifiche comuni. Alcune informazioni, come quelle relative all’EPR, dovranno essere fornite in formato digitale;
  • Riutilizzo “Reuse” – I target di riutilizzo si applicano in funzione del tipo di imballaggio e del contesto di utilizzo. La fattibilità tecnica, ad esempio la presenza di residui o contaminazioni, è un elemento determinante per valutare la possibilità di riutilizzo;
  • Rapporto tra PPWR e direttiva SUP (plastiche monouso) – Il PPWR prevale per specifiche categorie di imballaggi. Viene inoltre chiarito che gli imballaggi contenenti più del 5% di plastica sono considerati plastici ai fini dell’applicazione dei divieti;
  • Raccolta differenziata e sistemi DRS “Deposit Return System” – È fissato un obiettivo del 90% di raccolta entro il 2029 per alcune categorie di imballaggi, con obbligo di introdurre sistemi di deposito cauzionale (DRS).

Per approfondire le questioni pratiche, la Commissione europea ha infine reso disponibile una sezione FAQ (link) sul Regolamento.

Sono in fase di preparazione altri atti di armonizzazione.

 

Rif.

Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Tel. +39 0564 468802 – Cell. 333 5983645

Simona Terziani – Tel. 0575 399427 – e-mail: s.terziani@confindustriatoscanasud.it


ENERGY MANAGER: COMUNICAZIONE NOMINA ENTRO IL 30 APRILE 2026

Il 30 aprile di ogni anno è il termine per la nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.

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MUD 2026: DISPONIBILE IL SOFTWARE

MUD – Disponibile il software per la compilazione del MUD 2026

Facendo seguito alla precedente news del 10/03/2026, si conferma che è disponibile il software per la compilazione delle Comunicazioni MUD 2026, relative a rifiuti, imballaggi, veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tale software risulta quindi aggiornato in base alle modifiche introdotte dal DPCM del 30/01/2026. In particolare, il software consente di compilare le comunicazioni e di esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Rif. Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Tel. +39 0564 468802 – Cell. 333 5983645


MUD 2026: NUOVO MODELLO E NUOVA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Il 3 luglio 2026 è il termine ultimo per l’invio del MUD

Il 5 marzo 2026 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 30/01/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026) recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

Il termine per la presentazione del MUD è fissato, per l’anno 2026, in centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto ovvero al 3 luglio 2026.

Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono stati pubblicati i seguenti documenti:

  • DPCM 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026;
  • Allegato 1 –  Istruzioni per la compilazione MUD;
  • Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata;
  • Allegato 3 – Modelli raccolta dati;
  • Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica;
  • Sintesi modifiche MUD 2026.

Sul sito di Ecocamere verranno pubblicati documenti ed informazioni di supporto per la corretta compilazione e presentazione della Dichiarazione. In particolare, il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) dovrebbe essere disponibile dal 16 marzo 2026.

 

Rif. Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Tel. +39 0564 468802 – Cell. 333 5983645


RENTRI – Ultimi aggiornamenti

Ultimi aggiornamenti sul sito del RENTRI

Sul sito del RENTRI è stata pubblicata la news che ribadisce le indicazioni sull’utilizzo del FIR in formato cartaceo alternativo al FIR in formato digitale fino al 15 settembre 2026. In particolare:

  • Fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • Le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Si ricorda inoltre che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera:

  • Se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
  • Se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

Si segnala infine che sono state pubblicate di recente le seguenti FAQ:

Rif. Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Cell. 333 5983645


RENTRI – Proroga ufficiale FIR digitali

Proroga ufficiale FIR digitali

Facciamo seguito alla precedente news del 24/02/2026 per comunicare che il DL Proroghe è stato convertito in legge con la pubblicazione in GU della Legge 26/2026. Pertanto, in tema RENTRI, le seguenti misure risultano ufficialmente approvate:

  • La proroga al 15 settembre 2026 della possibilità, per i soggetti tenuti all’iscrizione al sistema RENTRI, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo (art. 13, co. 5-bis). Conseguentemente, le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI si applicheranno a decorrere dalla medesima data (art. 13, co. 5-septies);
  • L’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che demandava a un apposito DM l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI previsto per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 5, co. 5-octies);
  • Il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA). Viene, inoltre, demandato all’ANGA il compito di definire, con proprie deliberazioni ed entro la suddetta data, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono seguire per l’installazione di suddetti sistemi (art. 13, co. 5-quinquies e 5-sexies).

Vi informiamo inoltre che Confindustria ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente una nota, disponibile in allegato, contenente le questioni interpretative che continuano a generare criticità operative nell’ambito del Sistema RENTRI, e che sono state già oggetto di segnalazioni a partire da luglio 2025, senza che sia ancora intervenuto un chiarimento risolutivo.

Tale documento intende rappresentare un primo contributo, nella consapevolezza che l’avvio del FIR digitale richiederà, anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, un dialogo costante tra Amministrazione e imprese, finalizzato a intercettare e risolvere progressivamente le ulteriori criticità che dovessero emergere nel corso dell’operatività del sistema.

Restiamo a disposizione per maggiori informazioni.

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RENTRI – Criticità ancora da risolvere_febbraio 2026


RENTRI – Aggiornamento

DL Proroghe – Aggiornamento

L’Aula della Camera ha approvato nella giornata di ieri, con 177 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti, la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Proroghe, nel testo licenziato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio. Il testo passerà poi al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il primo marzo, pena la sua decadenza.

Ciò premesso, in tema RENTRI segnaliamo:

  • La proroga al 15 settembre 2026 della possibilità, per i soggetti tenuti all’iscrizione al sistema RENTRI, di continuare a emettere il FIR in formato cartaceo (art.13, co. 5-bis). Conseguentemente, le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI si applicheranno a decorrere dalla medesima data (art. 13, co. 5-septies). La proroga, anche in considerazione delle criticità tecniche e dell’indisponibilità dei servizi RENTRI registrate a partire dal 13 febbraio 2026 – data di entrata in vigore dell’obbligo di emissione del FIR in formato digitale – appare positiva, in particolare con riferimento al differimento dell’applicazione delle sanzioni, in quanto assicura un congruo periodo per il ripristino della piena funzionalità del sistema e per l’adeguamento operativo delle imprese.
  • Il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 13, co. 5-quinquies). Viene, inoltre, demandato all’ANGA il compito di definire, con proprie deliberazioni e nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono seguire per l’installazione di tali sistemi (art. 13, co.5-sexies)
  • L’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che demandava a un apposito DM l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI previsto per enti o imprese con più di 50 dipendenti, nonché per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 13, co. 5-octies).

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RENTRI – Aggiornamento

Aggiornamento sulla disponibilità dei servizi

Segnaliamo che l’evento di cui all’avviso del 13/02/2026 09:00 (link), il quale ha causato la parziale e temporanea indisponibilità dei servizi RENTRI, è da considerarsi chiuso limitatamente ai seguenti ambiti:

  • Servizio per l’iscrizione e il versamento del contributo;
  • Servizio per la vidimazione digitale dei FIR e dei registri;
  • Servizi di supporto per la tenuta dei registri di carico e scarico;
  • Servizi per la trasmissione al RENTRI dei dati riferiti alle operazioni annotate sul registro cronologico di carico e scarico.

Pertanto, a decorrere dalle 00.00 del 18 febbraio 2026, vi sarà il ripristino delle regolari modalità operative dei servizi sopra indicati e non è più consentito l’utilizzo delle modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025.

Permangono le disposizioni relative alla possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza per la gestione del FIR in formato digitale, previste dall’Allegato 1 al Decreto Direttoriale n.25 del 5 febbraio 2026 (link) sino a nuovo avviso.

Nelle more della pubblicazione dell’avviso di chiusura, la gestione dei FIR in formato digitale, con le modalità operative previste dall’articolo 7, comma 8, del DM 59/2023, è comunque da considerarsi un’opzione vigente ai fini di legge.

Se il sistema lo consente, quindi, le imprese possono utilizzare validamente il FIR digitale anche per familiarizzare con il sistema, ferma restando la possibilità di passare al supporto cartaceo in caso di malfunzionamenti.

Per i successivi aggiornamenti, consigliamo di consultare la sezione dedicata degli avvisi RENTRI (link).

 

Rif. Carolina Gattuso – E-mail c.gattuso@confindustriatoscanasud.it – Cell. 333 5983645


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