Obbligo di Formazione e Aggiornamento dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Corsi di Settembre 2026

( Formazione, Scuola e Università )

Obbligo di Formazione e Aggiornamento dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Corsi di Settembre 2026

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei principali obblighi a carico del Datore di Lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR).

La normativa stabilisce che la formazione debba essere erogata in occasione:

  • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  • del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
  • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o miscele pericolose.

In particolare, il percorso formativo per i lavoratori deve essere completato prima dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e dell’esposizione ai rischi connessi alla mansione.

Si ricorda che l’impiego del lavoratore alle proprie mansioni in assenza della formazione obbligatoria può comportare rilevanti conseguenze per il Datore di Lavoro, tra cui:

  1. Sanzioni amministrative e penali

La mancata formazione costituisce una violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente ed è soggetta a contestazione da parte degli organi di vigilanza competenti, quali ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  1. Maggiore responsabilità in caso di infortunio

Qualora si verifichi un infortunio e venga accertata l’assenza o l’inadeguatezza della formazione, il Datore di Lavoro può essere chiamato a rispondere sia in sede civile sia in sede penale.

  1. Prescrizioni e provvedimenti degli organi di controllo

In occasione di verifiche ispettive, gli organi di vigilanza possono prescrivere l’immediata regolarizzazione della posizione dei lavoratori, oltre all’applicazione delle relative sanzioni.

E’ importante anche ricordare che nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non c’è più il riferimento al completamento del percorso formativo entro i 60 giorni dall’assunzione. (*)

L’obbligo formativo comprende anche l’aggiornamento periodico dei lavoratori, della durata minima di 6 ore ogni 5 anni (**).

Per consentire alle aziende di adempiere correttamente agli obblighi normativi nel mese di settembre abbiamo programmato i seguenti corsi in videoconferenza:

Corso di Formazione Sicurezza Lavoratori – Rischio Basso – 8 ore
Data di svolgimento: 21 e 23 settembre 2026

Iscrizioni: cliccare il seguente link

Corso di Aggiornamento Sicurezza Lavoratori – Tutti i Settori ATECO – 6 ore
Data di svolgimento: 30 settembre 2026

Iscrizioni: cliccare il seguente link

Consultare le locandine informative dei due corsi con il dettaglio dei programmi e delle modalità di partecipazione:

4_2026 Aggiornamento Preposti 1_2026 Formazione Lavoratori Rischio basso

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i nostri uffici rimangono a completa disposizione.

Cordiali saluti.

(*) DECRETO LEGGE 31 OTTOBRE 2025, N.159 COORDINATO CON LA LEGGE per i soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81 si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro

 

 (**)Il CCNL Edilizia, sottoscritto nel 2022, ha introdotto una rilevante novità in materia di obblighi formativi: per i lavoratori ai quali si applica tale contratto è infatti previsto l’obbligo di aggiornamento della formazione con cadenza triennale.

Per info:

Delegazione di Arezzo – Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 0575 399492

Delegazione di Siena – Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213

Delegazione Grosseto – Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805


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